30 settembre |Scadenza di validità delle esenzioni dal ticket sanitario

Il 30 settembre 2019 scade il periodo di validità delle esenzioni dal ticket sanitario ed è quindi necessario richiedere il rinnovo mediante la presentazione di una nuova autocertificazione.
Si tratta delle esenzioni per reddito dal ticket sanitario E02 ed E12 (disoccupazione), E 13 (lavoratori in mobilità/cassa integrazione/contratto di solidarietà) e le esenzioni dal ticket farmaceutico E30 (patologia cronica) ed E40 (malattia rara).

Il rinnovo si può richiedere:
- presso gli sportelli di Scelta/Revoca della ASST di competenza (link alle sedi degli sportelli di ASST Pavia);
- online, autenticandosi sul sito Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE), nella sezione specifica delle Esenzioni (link al portale di Regione Lombardia - Ticket ed esenzioni).
- presso qualunque Farmacia, per le esenzioni E30 - E40 - E02(disoccupazione) - E12 (disoccupazione) - E13 (mobilità, cassa integrazione o contratto di solidarietà) ; LEGGI L'INFORMATIVA
   
Annullamento esenzione autocertificata del cittadino presso la farmacia 
   In caso di errori nella registrazione a sistema dell'autocertificazione sottoscritta dal cittadino, a partire dal 14/10 il farmacista potrà annullare l'operazione qualoravalgano entrambe le seguenti condizioni:

       - l'esenzione è stata registrata nello stesso giorno in cui ne viene chiesto l'annullamento
       - l'annullamento è effettuato dalla stessa farmacia che ha registrato l'esenzione
    Autocertificazioni per i minorenni Presso farmacia
   In farmacia possono essere recepite anche le autocertificazioni delle esenzioni (comprese E30 E40) anche per i minorenni dal tutore/ammnistratore di sostegno di terzi o comunque con delega a terzi.

 

Con l’occasione si ricorda che le esenzioni con codice E14 (ticket farmaceutico) ed E 15 (super ticket) vengono attribuite e rinnovate automaticamente ogni anno se permangono le condizioni di diritto, sulla base delle certificazioni del Ministero dell’Economia e delle Finanze, come già avviene per le esenzioni nazionali con codice E01, E03, E 04 e per l’esenzione regionale E05.
In caso di mancata attribuzione o rinnovo automatico, il cittadino che ritenga comunque di avere diritto alle citate esenzioni potrà presentare un’autocertificazione con le suddette modalità. La stessa procedura dovrà essere seguita da coloro che effettuano una dichiarazione dei redditi che non individua il nucleo famigliare fiscale.
Le codifiche di alcune esenzioni relative alla specialistica ambulatoriale ed alla farmaceutica sono state modificate: i cittadini già in possesso di un’esenzione oggetto di cambio di codifica non hanno la necessità di operare immediatamente la sostituzione dell’attestato di esenzione

Per maggiori informazioni è consultabile il portale di Regione Lombardia nella sezione Ticket ed esenzioni.   

Link alla Deliberazione di Regione Lombardia n. XI/1791 del 21/06/2019

Documento: 
AllegatoDescrizione
Scarica il fileInformativa Esenzioni | Estensione rinnovo presso le Farmacie dal 22.07.2019
Scarica il fileLocandina Esenzioni 30.09.2019 Regione Lombardia (aggiornata)