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DAT - Disposizioni Anticipate di Trattamento

La legge n. 219/2017 stabilisce che una persona deve dare il proprio “consenso libero e informato” ad ogni trattamento sanitario che la riguardi.

A chi è rivolto

Qualunque cittadino maggiorenne residente in Italia e capace di
intendere e di volere.

Come fare

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Cos'è una DAT?

Le disposizioni anticipate di trattamento (DAT), comunemente definite "testamento biologico" o "biotestamento", sono regolamentate dall’art. 4 della Legge 219 del 22 dicembre 2017, entrata in vigore il 31 gennaio 2018. In previsione di un'eventuale futura incapacità di autodeterminarsi e dopo avere acquisito adeguate informazioni mediche sulle conseguenze delle proprie scelte, la Legge prevede la possibilità per ogni persona di esprimere le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari, nonché il consenso o il rifiuto su:

  • accertamenti diagnostici
  • scelte terapeutiche
  • singoli trattamenti sanitari

Possono esprimere le proprie volontà attraverso le DAT tutte le persone che siano:

  • maggiorenni
  • capaci di intendere e di volere
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Come redigere una DAT?

Non esistono moduli previsti dalla Legge, tuttavia alcuni Comuni hanno predisposto dei modelli fac-simili.

La redazione delle DAT può avvenire in diverse forme:

  • atto pubblico notarile;
  • scrittura privata autenticata dal notaio;
  • scrittura   privata   consegnata personalmente dal disponente presso l'ufficio dello stato civile  del comune  di  residenza, che  provvede all'annotazione in apposito registro, ove istituito (circolare del Ministero dell’interno n.1 dell’8 febbraio 2018);
  • presso gli Uffici consolari italiani, per i cittadini italiani all’estero (nell’esercizio delle funzioni notarili).

Le DAT sono esenti dall’obbligo di registrazione, dall’imposta di bollo e da qualsiasi altro tributo, imposta, diritto e tassa.

Nel caso in cui le condizioni fisiche del paziente non lo consentano, le DAT possono essere espresse attraverso videoregistrazione o dispositivi che consentano alla persona con disabilità di comunicare.

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Nomina del fiduciario

Con le DAT ogni persona può indicare altresì una persona di sua fiducia, denominata «fiduciario», che ne faccia le veci e la rappresenti nelle relazioni con il medico e con le strutture sanitarie.

Il fiduciario deve essere una persona maggiorenne e capace di intendere e di volere. L'accettazione della nomina da parte del fiduciario avviene attraverso la sottoscrizione delle DAT o con atto successivo, che è allegato alle DAT. Al fiduciario è rilasciata una copia delle DAT.

Il fiduciario può rinunciare alla nomina con atto scritto, che è comunicato al disponente.

L'incarico del fiduciario può essere revocato dal disponente in qualsiasi momento, con le stesse modalità previste per la nomina e senza obbligo di motivazione.

Nel caso in cui le DAT non contengano l'indicazione del fiduciario o questi vi abbia rinunciato o sia deceduto o sia divenuto incapace, le DAT mantengono efficacia in merito alle volontà del disponente. In caso di necessità, il giudice tutelare provvede alla nomina di un amministratore di sostegno.

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Il ruolo del medico

Per la stesura delle DAT è possibile richiedere assistenza ad un proprio medico di fiducia, così da poter ricevere le informazioni sanitarie necessarie per scegliere i trattamenti sanitari che si intende accettare/rifiutare.

Il medico è tenuto al rispetto delle DAT, le quali possono essere disattese, in tutto o in parte, dal medico stesso, in accordo con il fiduciario qualora:

  • le DAT appaiano palesemente incongrue o non corrispondenti alla condizione clinica attuale del paziente;
  • sussistano terapie non prevedibili all'atto della sottoscrizione, capaci di offrire concrete possibilità di miglioramento delle condizioni di vita.

Nel caso di conflitto tra il fiduciario e il medico, la decisione è rimessa al giudice tutelare.

Ulteriori informazioni

Le DAT possono essere modificate o eliminate?

Nelle stesse forme le DAT sono rinnovabili, modificabili e revocabili in ogni momento. Nei casi in cui “ragioni di emergenza e urgenza impedissero di procedere alla revoca delle DAT con le forme previste dai periodi precedenti, queste possono essere revocate con dichiarazione verbale raccolta o videoregistrata da un medico, con l'assistenza di due testimoni".

Dove saranno conservate le DAT?

Tutte le DAT consegnate presso i notai, i Comuni, le strutture sanitarie competenti e i consolati italiani all’estero sono trasmesse e inserite nella Banca dati nazionale delle DAT, istituita presso il Ministero della salute dalla legge di bilancio 2018. La Banca dati DAT, regolamentata dal DM 10 dicembre 2019, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.13 del 17 gennaio 2020, è stata attivata a partire dal 1 febbraio 2020.

Per le DAT raccolte a partire dal 1 febbraio 2020 deve essere acquisito il consenso del disponente per la trasmissione di copia della DAT alla Banca dati nazionale (ovvero indicare dove esse siano reperibili). Il disponente può anche esprimere il consenso per ricevere una notifica via email dell’avvenuta registrazione delle proprie DAT nella Banca dati nazionale.

Come indicato nell’Informativa della Banca dati DAT è comunque diritto dei disponenti richiedere eventualmente la cancellazione di copia della DAT trasmessa. Possono accedere ai servizi di consultazione delle DAT registrate alla Banca dati nazionale, attraverso autenticazione SPID o CNS, il disponente e il fiduciario eventualmente da lui nominato, nonché il medico che ha in cura il disponente in situazioni di incapacità di autodeterminarsi ed è chiamato ad effettuare accertamenti diagnostici, scelte terapeutiche o eseguire trattamenti sanitari sul disponente.

 

Ultimo aggiornamento: 28/02/2025, 09:32

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