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Indennizzo per i danneggiati in modo irreversibile da vaccinazioni, trasfusioni e somministrazione di emoderivati infetti (Legge 210/92)

Gestione dell’istruttoria delle richieste di indennizzo per danni di tipo irreversibile causati da vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati (L. 210/92 e s.m.i.).

Servizio attivo

Cosa serve

Documentazione necessaria per la presentazione dell'istanza:

  • domanda per danno irreversibile correlato a vaccinazione, trasfusione o somministrazione di emoderivati (modello domanda a questo link);
  • scheda informativa da compilare a questo link;
  • eventuale certificato di morte del soggetto danneggiato;
  • documentazione sanitaria (cartelle cliniche, esami di laboratorio, certificato vaccinale, ecc. in originale o copia conforme).

Come accedere

Per informazioni: ASST Pavia –Pavia, v.le Indipendenza, 3 Segreteria - 3° piano, stanza 348

 

Tempi di attesa

30 giorni

Costi

Il servizio è gratuito

Orari del servizio

  • dal lunedì al giovedì: 8.30-12.30 e 14.00-16.00
  • il venerdì: 8.30-12.30

Contatti

Telefono
03821958540
Telefono
03821958541
PEC
protocollo@pec.asst-pavia.it

Descrizione

  • Accettazione e istruttoria dell’istanza, finalizzata al completamento e alla regolarizzazione della stessa;
  • Trasmissione dell’istanza alla Commissione Medica Ospedaliera (CMO) presso l’Ospedale Militare del Ministero della Difesa per la valutazione medico legale (valuta il nesso di causalità tra l’infermità riscontrata e l’evento che ha causato il danno, la tempestività della presentazione della domanda nei termini previsti e la classificazione delle lesioni e delle infermità permanenti secondo la tabella A allegata al D.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834) e l’emissione del verbale;
  • Ricezione e notifica del relativo verbale all’interessato (Entro 30 giorni dalla notifica del verbale può essere presentato ricorso avverso il giudizio espresso dalla Commissione Medica Ospedaliera per il tramite della SC Medicina Legale – ex art. 5 L. 210/92);
  • Ricezione degli eventuali ricorsi avversi al giudizio della C.M.O. e successivo invio per competenza al Ministero della Salute.

A chi è rivolto

Presentano le istanze le seguenti categorie di utenti:

  • persone che hanno riportato lesioni o infermità, dalle quali sia derivata una menomazione permanente dell’integrità psicofisica a seguito di vaccinazioni obbligatorie per legge o per ordinanza di una autorità sanitaria; vaccinazioni non obbligatorie ma effettuate per motivi di lavoro o per incarichi d’ufficio o per poter accedere ad uno stato estero; vaccinazioni non obbligatorie ma effettuate in soggetti a rischio operanti in strutture sanitarie ospedaliere; vaccinazione antipoliomielitica non obbligatoria nel periodo di vigenza della legge 30 luglio 1959, n. 695 (L. 14 ottobre 1999, n. 362, art. 3, c. 3).
  • l’indennizzo di cui al comma 1, art. 1 L. 210/92 spetta, alle condizioni e nei modi stabiliti dalla presente legge, anche a coloro che abbiano riportato lesioni o infermità, dalle quali sia derivata una menomazione permanente della integrità psico-fisica, a causa della vaccinazione anti Sars-CoV2 raccomandata dall’autorità sanitaria italiana (D.L.27/01/2022 n. 4, art. 20 );
  • persone non vaccinate che hanno riportato, a seguito ed in conseguenza di contatto con persona vaccinata, lesioni o infermità, dalle quali sia derivata una menomazione permanente dell’integrità psico-fisica;
  • persone contagiate da virus HIV o da virus dell’epatite a seguito di somministrazione/trasfusione di sangue o suoi derivati, sia periodica (ad es. soggetti affetti da emofilia, talassemia, ecc.) sia occasionale (ad es. in occasione di intervento chirurgico, ecc.);
  • personale sanitario di ogni ordine e grado che abbia contratto l’infezione da HIV ed epatiti durante il servizio, a seguito di contatto diretto con sangue o suoi derivati provenienti da soggetti affetti da infezione da HIV;
  • persone che risultino contagiate da HIV o da epatiti virali dal proprio coniuge appartenente ad una delle categorie di persone sopra indicate e per le quali sia già stato riconosciuto il diritto all’indennizzo ai sensi della legge 210/92, nonché i figli dei medesimi contagiati durante la gestazione (art. 2, comma 7, L. 210/92);
  • Gli eredi di persona danneggiata che, dopo aver presentato la domanda in vita, muoia prima di percepire l’indennizzo. Agli eredi, in questo caso, compete la quota ereditaria, testamentaria o legittima, delle rate di indennizzo maturate dalla data di presentazione della domanda sino al giorno della morte (compreso) del danneggiato;
  • Parenti aventi diritto (nell’ordine ad esclusione: il coniuge, i figli, i genitori, i fratelli minorenni, i fratelli maggiorenni), dietro specifica domanda, qualora a causa delle vaccinazioni o delle infermità previste dalla L. 210/92 sia derivata la morte del danneggiato. Gli aventi diritto possono optare fra un assegno reversibile per 15 anni o un assegno una tantum;
  • Solo le persone che a causa di vaccinazioni obbligatorie per legge abbiano riportato una menomazione permanente dell’integrità psicofisica (art. 2, comma 2, Legge 210/92), oltre alla domanda ordinaria di indennizzo, possono presentare domanda per l’ottenimento di un importo aggiuntivo una tantum corrispondente al 30%, per ogni anno, dell’indennizzo dovuto ai sensi dell’art. 2, comma 1, Legge 210/92, per il periodo compreso tra il manifestarsi dell’evento dannoso e l’ottenimento dell’indennizzo (retrodatazione).

Unità operativa responsabile

Responsabile del servizio

Documenti

Ultimo aggiornamento: 23/01/2025, 17:11

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