Accreditamento Istituzionale

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Le strutture accreditate sono quelle che, rispondendo a requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi generali e specifici stabiliti dalla Regione Lombardia, possono chiedere di stipulare un contratto con la ASL territorialmente competente per la erogazione di servizi sanitari i cui costi siano a carico del Sistema Sanitario Regionale.  
 
La Legge 31/97 "Norme per il riordino del servizio sanitario regionale e sua integrazione con i servizi sociali” nell’ art.12 “La programmazione delle attività sanitarie ed il riordino della rete ospedaliera” stabilisce al comma 2 che l’ASL assicuri le prestazioni ai propri assistiti attraverso l’instaurazione di rapporti fondati sull’accreditamento, sulla remunerazione delle prestazioni e sull’adozione di sistemi di verifica della qualità.

I requisiti di accreditamento, coerenti rispetto alla tipologia della struttura, sono uguali tra strutture pubbliche e private, che si trovano così a dover rispondere in ugual modo ai medesimi requisiti.

Procedura di Accreditamento:

I soggetti autorizzati che vogliano operare nell’ambito del SSN/SSR, devono presentare istanza di accreditamento all'ASL di appartenenza.
L’ASL, accertata la rispondenza ai requisiti di qualificazione (ulteriori e diversi rispetto a quelli necessari per l’autorizzazione), definiti dalla Regione, rilascia l’attestazione di soggetto accreditato e lo iscrive nell’elenco dei potenziali "fornitori" di prestazioni sanitarie o socio-sanitarie per conto del SSN/SSR. La regione opera quindi una modifica dello stato del richiedente, da soggetto autorizzato ad esercitare attività sanitarie, a potenziale erogatore; che solo successivamente, è infine abilitato a fornire effettivamente tali prestazioni, attraverso la stipula di precisi Accordi Contrattuali.

Il D.P.R. 14.01.97"Approvazione dell’atto di indirizzo e coordinamento alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l’esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private" rappresenta il passaggio obbligatorio per l’attivazione del processo di accreditamento definendo i "Requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi minimi richiesti per l’esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private." Questo atto fornisce gli indirizzi generali per l’autorizzazione delle attività sanitarie. "Le Regioni determinano gli standards di qualità che costituiscono requisiti ulteriori per l’accreditamento di strutture pubbliche e private in possesso dei requisiti minimi per l’autorizzazione, disciplinano inoltre le modalità per la richiesta di accreditamento da parte delle strutture accreditate".

Istanze

Sono possibili le seguenti diverse tipologie di istanze in relazione alla tipologia della struttura e allo status autorizzativo:

Nuova Struttura

· istanza alla realizzazione (nei casi ex L.R. 2 aprile 2007 n 8 e s.m.i.);
· istanza di autorizzazione all’esercizio (nei casi ex L.R. 2 aprile 2007 n 8 e s.m.i.);
· istanza di autorizzazione all’esercizio e accreditamento.

Struttura Esistente

· istanza di autorizzazione all’esercizio - ampliamento (nei casi ex L.R. 2 aprile 2007 n 8 e s.m.i.);
· istanza di autorizzazione all’esercizio - trasformazione (nei casi ex L.R. 2 aprile 2007 n 8 e s.m.i. e in caso di Strutture Accreditate);
· istanza di autorizzazione all’esercizio e accreditamento (ampliamento);
· istanza di ampliamento branca specialistica/accreditamento;
· istanza di accreditamento;

Esiste un software regionale scaricabile al sito internet della DG Sanità Regione Lombardia (Qualità e Controllo – Accreditamento) che facilita la compilazione di tutti i campi necessari alla formulazione di un’istanza.
Per formulare un’istanza è necessario inoltrare all’ASL sia la versione cartacea debitamente datata e firmata sia il file su supporto informatico in modo da rendere possibile l’importazione della stessa nel file Centrale ASL che contiene i dati di tutte le Strutture Accreditate.

Requisiti per l'accreditamento

I requisiti che devono essere soddisfatti per procedere all’istanza di accreditamento sono di tipo strutturali, tecnologici ed organizzativi, generali e specifici, e fanno riferimento ai requisiti minimi del D.P.R. 14.01.97, applicati secondo la modalità e i tempi stabiliti in particolare con la D.G.R. 6 agosto 1998 – N. VI/38133 e con D.G.R. 2 Febbraio 2001 n. VII/3312 .
L’unica eccezione è rappresentata dalla Medicina di Laboratorio, oggetto della D.G.R. 2 febbraio 2001 – N. VII/3313, ed in merito alla quale è stata emanata una specifica circolare esplicativa (Circ. N. 30/SAN del 28 maggio 2001).
In particolare i requisiti di tipo organizzativo generale (a titolo informativo) si riferiscono ai seguenti aspetti organizzativi:
· politica, obiettivi ed attività
· struttura organizzativa
· gestione delle risorse umane
· gestione delle risorse tecnologiche
· gestione, valutazione e miglioramento della qualità, linee guida e riferimenti interni
· sistema informativo
I requisiti generali sono validi per tutte le tipologie di attività sanitarie e si riferiscono alla struttura nel suo complesso, invece i requisiti organizzativi specifici e i requisiti strutturali e tecnologici specifici cambiano a seconda della tipologia di attività sanitaria svolta.
I requisiti strutturali e tecnologici generali richiedono la conformità alle vigenti leggi in materia di:
· protezione antisismica
· protezione antincendio
· protezione acustica
· sicurezza elettrica e continuità elettrica
· sicurezza anti-infortunistica
· igiene dei luoghi di lavoro
· protezione delle radiazioni ionizzanti
· eliminazione delle barriere architettoniche
· smaltimento dei rifiuti
· condizioni microclimatiche
· impianti di distribuzione dei gas
· materiali esplodenti

Ulteriori requisiti integrativi sono stati introdotti con appositi provvedimenti regionali:

- Per le strutture psichiatriche con DGR n. 4221 del 28.02.2007;
- Per le strutture di ricovero e cura e le attività di Day Surgery con DGR n. 9014 del 20.02.2009;
- Per i Servizi di Medicina di Laboratorio (S.Me.L) che ricercano sostanze stupefacenti e psicotrope in materiali biologici e dosano l’etanolo con la DGR n. 9097 del 13.03.2009 , circolare 4/San del 16.04.2009.

Requisiti organizzativi specifici

I requisiti generali sono validi per tutte le tipologie di attività sanitarie e si riferiscono alla struttura nel suo complesso, invece i requisiti organizzativi specifici e i requisiti strutturali e tecnologici specifici cambiano a seconda della tipologia di attività sanitaria svolta. Di seguito si riportano a titolo informativo alcuni requisiti specifici. Con DGR n° 1962 del 2011 vengono formalmente attivate le macroattività ambulatoriali di complessa integrazione professionale, disciplinare, tecnologica ed organizzativa indicandone i requisiti minimi autorizzativi e riducendo contestualmente il numero di posti letto di day hospital. Nella stessa delibera vengono evidenziati i requisiti strutturali ed organizzativi specifici della Attività di Emodinamica.

· ambulatorio
· blocco operatorio
· day hospital
· day surgery
· dea
· degenza medica
· degenza chirurgica
· dialisi
· laboratorio
· materno infantile
· polo territoriale
· pronto soccorso
· psichiatria - area degenza SPDC
· psichiatria - area della residenzialità protetta CPA
· area della residenzialità protetta CPA altri requisiti
. psichiatria - area della residenzialità protetta CRA
· psichiatria - area della residenzialità protetta CRM
· psichiatria - centro diurno
· psichiatria - centro psico-sociale
· psichiatria - DH
· radiologia
· sala parto pediatria
· terapia intensiva .MAC e BIC · macroattività emodinamica (pubblicati nel 2011

Messa a contratto

A partire dall’approvazione della D.G.R. n VI/47508 del 29/12/1999 ciascuna ASL instaura rapporti contrattuali, ai sensi dell’art.12, comma 5 della L.R. 31/97, con i soggetti erogatori pubblici e privati, ubicati nel proprio territorio, che abbiano ottenuto l’accreditamento e l’iscrizione nel Registro Regionale delle strutture accreditate

Più precisamente, la delibera prevede due schemi tipo di contratto:

· il primo regolamenta i rapporti tra ASL e soggetti pubblici e privati erogatori di assistenza sanitaria in regime di ricovero e cura, nonché ambulatoriale;
· il secondo regolamenta i rapporti tra ASL e soggetti che erogano prestazioni esclusivamente ambulatoriali.
Dal momento della stipula del contratto con l’ASL, la struttura potrà erogare prestazioni sanitarie secondo l’assetto organizzativo per il quale ha ottenuto l’accreditamento e la conseguente iscrizione al registro delle strutture accreditate, provvedendo a comunicare tempestivamente eventuali sospensioni di funzioni o attività sanitarie previste nell’assetto organizzativo allegato al contratto.

Con D.G.R. n 8674 del 09/04/2002 e con D.G.R. n. 8867 del 24/04/2002 si conferma il superamento del principio della coincidenza tra assetto accreditato e assetto oggetto di contratto con la ASL ai fini delle remunerazione delle prestazioni sanitarie a carico del SSR nell’ottica dello sviluppo di “mercati” alternativi al SSR.

Successivamente con D.G.R. n. VII/9491 del 21/06/2002 si stabilisce in ottemperanza alle previsioni del PSSR il blocco:

· dei posti letto per acuti in regime di accreditamento con contratto
· dei posti letto ordinari e di day hospital di riabilitazione sino all’ emanazione dell’atto di riordino dell’attività riabilitativa con D.C.R. n VII/19883 del 16.12.2004
· dei posti delle Strutture Residenziali Psichiatriche fino al raggiungimento dell’indice del progetto obiettivo regionale e comunque, fino all’emanazione del “Piano della Psichiatria” (circolare 49/San 2005).

Inoltre con D.C.R. n VII/0870 del 30 Luglio 2003 e D.C.R VII /0945 del 17 dicembre 2003 viene sospesa ad eccezione della radioterapia, della dialisi e delle sperimentazioni di alta tecnologia e innovative con valenza di salvavita, in attesa della definizione degli indici di offerta di specialistica ambulatoriale e di diagnostica strumentale, la messa a contratto con il SSR di nuove attività di specialistica ambulatoriale e di diagnostica strumentale delle nuove branche specialistiche in strutture già a contratto e delle nuove strutture non ancora a contratto a far tempo dalla data del 10 Aprile 2003.

Viene inoltre sospesa l’autorizzazione di:

· nuovi punti prelievo in strutture già a contratto
· ampliamento di sottobranche in strutture a contratto per i servizi di medicina di laboratorio
· limitatamente alla diagnostica per immagini, implementazione di nuove attività non a contratto al momento della emanazione della D.C.R., che comportino adeguamenti strutturali in tema di radioprotezione, ad esempio l’attivazione di TAC e RNM in strutture a contratto solo per attività ecografiche.
Sono tuttavia fatti salvi gli eventuali trasferimenti, senza ampliamento di attività, di strutture già a contratto. E’ inoltre possibile, all’interno di ciascuna struttura, la riorganizzazione dell’erogazione delle prestazioni di specialistica ambulatoriale senza aumenti dei punti di erogazione e di specialità.
Tali determinazioni sono state poi successivamente confermate dalle “Regole di Sistema” emanate a Dicembre di ogni anno dalla Regione Lombardia per l’anno successivo. In particolare il riferimento per l’anno in corso è la D.G.R. n. 937 del 01.12.2010 “Regole 2011” e relativa circolare esplicativa n° 42608 del 30.12.2010.

Relocals di accreditamento

Le strutture sanitarie pubbliche e private accreditate sono tenute ad inoltrare alla ASL, tre volte l’anno entro 45 giorni dalla scadenza l'autocertificazione quadrimestrale del mantenimento degli standard quantitativi inerenti la dotazione organica, così come previsto dal DDGS n° 16792 del 10.07.2001.
I titoli del personale medico, e sanitario, tecnico ed infermieristico di nuova acquisizione possono essere inoltre autocertificati ai sensi della L.15/3/1997 n° 59, L. 15/5/1997 n° 127 e del DPR 28/12/2000 n° 445 ed archiviati agli atti dell’U.O. Personale dal momento dell'assunzione in organico.

La regione Lombardia a partire dal 2010 avvia un processo di razionalizzazione delle modalità di erogazione di alcune procedure chirurgiche e mediche di bassa complessità, così ai DRG per i quali si ritiene inappropriata la gestione in regime ordinario ne vengono aggiunti altri per i quali la modalità di erogazione più appropriata viene ritenuta quella ambulatoriale. Viene così istituita la macroattività chirugica a bassa complessità operativa ed assistenziale e definiti i relativi requisiti di accreditamento con DGR n° 10804 del 2009.

Inoltre la regione, con la DGR n° 1479 del 2011, introduce nuove regole sull'attività di day hospital dell'area medica, avviando le macroattività ambulatoriali complesse e ad alta integrazione di risorse e chiedendo la conversione di posti letto ordinari o di day hospital in posti letto tecnici; avvia il percorso dell'attività di cure sub-acute ed implementa il percorso integrato tra attività ospedaliere e territoriali con il CReG (Chronic related group).